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- Dal 1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte
sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli
fiscali.
Più esattamente:
Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli
ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere
versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt.
Come si può vedere nella figura, il numero dei kilowatt è riportato
sulla pagina 2 della Carta di circolazione all'interno del riquadro "MOTORE" a
fianco della scritta "pot. max Kw".
Attenzione: il numero relativo al Kw può contenere una virgola:
in tal caso non si devono considerare le cifre decimali. Esempio: se
il numero dei Kw è 47,80 l'importo va corrisposto per 47 Kw.
Qualora manchi l'indicazione del numero di Kw, la tassa dovrà essere
versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla
Carta di circolazione.
Inoltre…
1. per le autovetture o gli autoveicoli ad uso promiscuo
alimentati a GPL o metano non si deve più pagare la tassa speciale;
2. per le autovetture o gli autoveicoli ad uso promiscuo
con motore diesel conforme alla direttiva CEE 91/441 (rilevabile dalla
Carta di circolazione), non si deve pagare la soprattassa di alimentazione.
Per gli autocarri
per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate,
la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante
per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate,
la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo,
al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore: se
questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato
sulla carta di circolazione) l'importo di competenza deve essere ridotto
del 20%.
Per i quadricicli leggeri (Minicar)
per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore
a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar"),
solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la
tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre. La Legge finanziaria
per il 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002) all'art.18 ha stabilito che
dal 2003 la tassa di circolazione dovuta per tali veicoli è pari
a euro 50,00.
Si ricorda che
non è più dovuto il canone autoradio;
non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con sé il
contrassegno (fatta eccezione per i ciclomotori);
non è più dovuto il bollo sulla patente.
- La tassa automobilistica va pagata nel corso del mese successivo
alla scadenza dell'ultimo bollo pagato
Se l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di
sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale
immediatamente successivo.
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- Il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve
essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se
però quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni
del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a
quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla
carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via, rilasciati dall'ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile. Il pagamento è dovuto
a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per
intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta
nell'ultimo giorno del mese.
Inoltre:
per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano,
ecodiesel da 36 KW in poi il primo pagamento deve essere effettuato
per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile,
agosto e dicembre immediatamente successive agli otto mesi predetti,
per un massimo di 12 mesi;
per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano,
ecodiesel fino a 35 KW il pagamento deve essere effettuato per
un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio
immediatamente successive ai sei mesi predetti, per un massimo di 12
mesi;
per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza
conducente" da 36 KW in poi, per le quali è consentito
il versamento in forma quadrimestrale il pagamento deve essere effettuato
per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile,
agosto o dicembre immediatamente successive;
per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza
conducente" fino a 35 KW, per le quali è consentito
il versamento in forma semestrale il pagamento deve essere effettuato
per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio
o luglio immediatamente successive;
per gli automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno
carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan
e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito
il pagamento in forma quadrimestrale il pagamento deve essere effettuato
per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio,
maggio o settembre immediatamente successive;
per i motocicli il pagamento deve essere effettuato
per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio
o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi;
per roulotte e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua il
pagamento va effettuato versando l'intero importo fisso annuo per la
frazione di un anno che va dalla data di immatricolazione fino al 31
dicembre successivo.
Veicoli che escono dall'esenzione
Quando l'auto viene acquistata usata presso un rivenditore autorizzato:
a) se l'auto ha un bollo in corso di validità occorre
rispettare la periodicità acquisita e pagare, secondo le normali
regole, entro il mese successivo alla scadenza;
b) se il concessionario che ha preso in carico il
veicolo per la rivendita ha attivato il regime di interruzione dell'obbligo
di pagamento, si applicano le regole previste per il primo pagamento
dei veicoli nuovi: prendendo come riferimento la data in cui è avvenuta
la rivendita del veicolo (cioè la data di autentica notarile
dell'atto di vendita) bisogna eseguire il primo pagamento entro lo
stesso mese. Se però l'atto notarile è stato redatto
negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si può effettuare
entro il mese solare successivo.
Pagamento tardivo
Il pagamento della tassa automobilistica, effettuato oltre i termini
delle scadenze canoniche stabilite dalla Legge, comporta l'onere aggiuntivo
della corresponsione di sanzioni ed interessi calcolati sull'importo
originariamente dovuto, secondo determinate regole.
SANZIONI
Se il pagamento tardivo si effettua entro i 30 giorni successivi alla
scadenza del termine di pagamento della tassa,
la sanzione è pari a un incremento del +3,75% rispetto all'importo
originariamente dovuto;
se il pagamento tardivo si effettua decorsi i sopraindicati 30 giorni
ma comunque entro il 12° mese successivo alla scadenza del termine
di pagamento della tassa,
la sanzione è pari a un incremento del 5% rispetto all'importo
originariamente dovuto per i ritardi maturati fino al 10/5/2000; mentre è pari
al 6% rispetto all'importo originariamente dovuto per i ritardi maturati
a partire dall'11/5/2000;
se il pagamento si effettua dopo il 12° mese sopraindicato,
la sanzione è pari al +30% dell'importo originariamente dovuto.
Per la Regione Veneto la sanzione è ridotta ad un terzo (10%)
se la regolarizzazione avviene entro il termine di decadenza previsto
per l'accertamento, sempre che la violazione non sia già stata
contestata.
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Per le normative della Regione Toscana L. 37/99 art. 3 e
successive disposizioni, anche successivamente ad una posizione contestata,
se il versamento è avvenuto entro il 5° giorno successivo
alla scadenza corretta, l’importo della sanzione è pari
al 10%
INTERESSI
Gli interessi moratori vengono definiti in base alle seguenti regole:
per i pagamenti effettuati entro l'anno di originaria scadenza (in
regime di ravvedimento operoso), questi vanno calcolati sull'importo
originariamente dovuto al tasso legale con maturazione giorno per giorno
nella misura del
3,5% annuo dal 1/1/2001 al 31/12/2001;
3% annuo dal 1/1/2002;
per i pagamenti effettuati oltre l'anno, il tasso di interesse da applicare è pari
al 2,5% semestrale (calcolato a semestre compiuto).
La Regione Lombardia non applica interessi nella fase di recupero bonario
dei tributi evasi.
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Auto Nuove
Esenzione dalla tassa automobilistica per l'acquisto di autoveicoli
nuovi
La legge, con una serie di provvedimenti successivi, ha introdotto alcune
agevolazioni fiscali destinate a favorire l’acquisto dei veicoli
ecologici e la correlativa demolizione dei veicoli non conformi alle
direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti.
Per saperne di più
Le agevolazioni in materia di tassa automobilistica riguardano
i veicoli nuovi immatricolati dall’8 luglio 2002 al 31 marzo
2003.
Occorre però distinguere:
• per i veicoli immatricolati nel periodo compreso tra l’8 luglio
2002 e il 31 dicembre 2002 oppure nel periodo compreso tra il 13 gennaio e il
31 marzo 2003 è prevista l'esenzione dal pagamento del bollo relativo
al primo periodo fisso e alle due annualità successive;
• per i veicoli immatricolati invece nel periodo compreso tra il 1° e
il 12 gennaio 2003 è dovuto il bollo auto relativo al 2003 e l’esenzione è prevista
per i successivi due anni, cioè per il 2004 e il 2005. Più esattamente
per le autovetture con potenza superiore a 35 kilowatt, si deve pagare la tassa
automobilistica gennaio-dicembre 2003 e non è dovuta quella per i periodi
gennaio- dicembre 2004 e gennaio-dicembre 2005; invece, per i veicoli con potenza
fino a 35 kilowatt si deve pagare la tassa dovuta per il periodo gennaio-luglio
2003 e per il periodo agosto 2003-luglio 2004, mentre non sono dovuti i bolli
agosto 2004-luglio 2005 e agosto 2005-luglio 2006.
L'obbligo del pagamento del bollo riprenderà, dopo il periodo
di esenzione, secondo le normali scadenze.
Attenzione: l'esenzione dal bollo permane anche se
il veicolo viene poi rivenduto.
Perché tale agevolazione abbia effetto è indispensabile
che siano presenti tutti i requisiti stabiliti dalla legge, secondo
il dettaglio sotto riportato.
Il veicolo nuovo di fabbrica deve essere
• una autovettura fino a 9 posti, compreso il conducente,
• di potenza non superiore a 85 Kilowatt,
• acquistato nel periodo compreso tra l'8 luglio e il 31 dicembre
2002 o tra il 13 gennaio e il 31 marzo 2003 (1), oppure nel periodo
dal 1° al 12 gennaio 2003 (in quest'ultimo caso, come sopra precisato è dovuto
il bollo auto per l'anno 2003 e l'esenzione riguarda i successivi anni
2004 e 2005)
• acquistato da una persona fisica o da una persona giuridica presso un
concessionario (2). E' possibile cointestare il veicolo a due soggetti, di cui
uno solo è proprietario dell'auto da consegnare per la rottamazione.
(1) La data dell'acquisto è quella dell'immatricolazione.
(2) Il venditore deve essere un' impresa esercente l'attività di
commercio di veicoli, dotata di relativa iscrizione alla Camera di Commercio.
Il veicolo non ecologico da consegnare per la rottamazione
• non deve essere conforme alle direttive CE n.91/441 e successive
• deve essere intestato alla stessa persona fisica o giuridica che acquista
il veicolo nuovo oppure a familiare convivente o a soggetto defunto del quale
l'intestatario del veicolo nuovo sia erede (3). E' possibile rottamare un veicolo
cointestato nel caso in cui ne venga acquistato uno da intestare ad un solo soggetto:
in tal caso occorre che i soggetti cointestatari rilascino una "dichiarazione
di consenso" alla rottamazione del veicolo.
• deve essere avviato dal venditore alla demolizione presso un centro autorizzato
entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo acquistato
• deve essere richiesta - direttamente o tramite delega -, entro lo stesso
termine di 15 giorni, la radiazione al P.R.A. dal venditore, il quale deve rilasciare
all'acquirente una attestazione di avvenuta consegna al demolitore (coincide
con il certificato liberatorio previsto dal cd. Decreto Ronchi).(4)
(3) La condizione di familiare convivente deve sussistere alla data
dell'acquisto del veicolo nuovo e può essere comprovata tramite
certificazione (stato di famiglia) o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Lo stato di erede può essere attestato con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
(4) L’attestazione coincide con il certificato del centro di rottamazione
(art. 46 comma 6 Decreto Legislativo n. 22/97).
Attenzione: beneficiano delle agevolazioni fiscali anche le Società di
leasing; l’autoveicolo non ecologico da consegnare può essere
intestato anche all’utilizzatore o a un Suo familiare convivente.
Auto destinate ai disabili
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica
per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori
di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto
promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette,
i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici,
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina
e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili
sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta
al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla
persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente
a suo carico.
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L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo
deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilita' con patologia che comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o
invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente
dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti dalla
carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida,
sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere
il disabile in condizione di accedervi.
A titolo di esempio l'adattamento tecnico può consistere in pedana
sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad
azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole
simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo,
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta
del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in
caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa
purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap
e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita
da:
• Copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell'adattamento
tecnico o del cambio automatico;
• Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente
che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico);
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni
che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o
invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da
pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della
deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non
essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita
da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una
limitazione grave e permanente della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o
invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale
o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non
essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita
da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
4) Disabilità per cecità o sordomutismo
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o
invalido, affetto da cecità o sordomutismo.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non
essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita
da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da cecità o sordomutismo.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Se residente nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Provincia Autonoma Bolzano
e Provincia Autonoma Trento, per la disciplina di dettaglio si prega
di cliccare sulla propria Regione di residenza
Se residente nelle Regioni non sopra indicate per la disciplina di dettaglio
si prega di consultare il sito della propria Regione.
Riferimenti normativi
Veicoli elettrici e alimentati esclusivamente a GPL o gas metano
Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,
azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima
immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici
si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto
per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori
deve essere corrisposta per intero la tassa automobilistica cui sono
rispettivamente assoggettati. Le autovetture e gli autoveicoli ad uso
promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione
a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia
di emissione inquinante, sono soggetti al pagamento di un quarto della
tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Attenzione! A decorrere dal 6 agosto 2003 la
Provincia Autonoma di Bolzano ha introdotto l'esenzione triennale
del bollo auto per i veicoli dotati di impianto a gas per l'alimentazione
alternativa a G.P.L. o a metano.
Auto consegnate ai concessionari per le rivendita
Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche
le imprese autorizzate alla rivendita dei veicoli devono spedire agli
Uffici delle Entrate competenti per territorio e, ove questi non siano
ancora stati istituiti, alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali
delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il mese successivo a quello del quadrimestre nel corso del quale è avvenuta
la consegna del veicolo, l'elenco dei veicoli ad essi consegnati per
la rivendita (corredato dal supporto magnetico) nel quale devono essere
indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo
in base al quale è avvenuta la consegna ed i relativi estremi.
La sospensione temporanea dall'obbligo del pagamento decorre dal periodo
fisso successivo a quello della presa in carico, esempio:
se la consegna del veicolo a benzina o ecodiesel viene effettuata nel
mese di marzo '98 e il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre
'98, l'esenzione decorre dal mese di gennaio '99;
se la consegna del veicolo non ecodiesel viene effettuata nel mese di
marzo '98 e il periodo tributario in corso è gennaio-aprile '98,
l'esenzione decorre dal mese di maggio '98;
sempreché il concessionario abbia provveduto ad inviare, nel
rispetto dei termini fissati per legge, la documentazione di cui sopra
alla Regione. Specifica disciplina è prevista per le Province
autonome di Trento e Bolzano.
Riferimenti normativi
Decreto Direttoriale del 29 aprile 1999 del Direttore Generale del Dipartimento
delle Entrate/Ministero delle Finanze e relativo allegato "Specifiche
tecniche per la fornitura di dati al Ministero delle Finanze da parte
dei rivenditori autorizzati di veicoli usati", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4/5/1999.
Se residente nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto, Provincia
Autonoma Bolzano e Provincia Autonoma Trento, per la disciplina
di dettaglio si prega di cliccare sulla propria Regione di residenza
Se residente nelle Regioni non sopra indicate per la disciplina
di dettaglio si prega di consultare il sito della propria Regione.
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Veicoli storici
La legge prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli storici.
Occorre distinguere due tipi di veicoli storici: quelli ultratrentennali
e quelli ultraventennali.
Veicoli ultratrentennali
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli
e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione
coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro
Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di
attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa
automobilistica: l’esenzione è automatica e non occorre
quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che
siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione
su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione
forfetaria di Euro 25,82 per gli autoveicoli e di Euro 10,33 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e
non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato,
senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente
deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione
perché è previsto il controllo su strada da parte degli
organi di polizia.
Veicoli ultraventennali
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli
e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con
le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova
contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione
in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di
attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico
e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI
(Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI
(Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali
che però devono essere disciplinate da apposite norme attuative
regionali.
Al momento le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna,
Lazio, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento non hanno ancora emanato
disposizioni di attuazione.
Le Regioni Lombardia e Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano,
invece, hanno disciplinato la materia. Per conoscere la disciplina di
dettaglio per i veicoli ultraventennali intestati a residenti nella
Regione Lombardia, nella Regione Toscana e nella Provincia di Bolzano,
si prega di consultare le pagine WEB ACI dedicate alle singole Regioni/Province.
- Condono fiscale
La Legge finanziaria per il 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002) all'art.13
permette agli enti locali, cioè a Regioni, Province e Comuni,
di adottare forme agevolate per consentire ai cittadini di regolarizzare
i pagamenti dei tributi relativi agli anni precedenti.
Questo "condono" potrebbe riguardare anche le tasse automobilistiche
provinciali e regionali dal 1999 in poi.
Dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,
Puglia, Toscana, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, convenzionate
con l' ACI per la gestione delle tasse automobilistiche, attualmente
non sono ancora pervenute notizie relative al condono.
La Legge n. 27 del 21 febbraio 2003 ha inoltre esteso la sanatoria anche
alle tasse automobilistiche "erariali" totalmente non versate,
riguardanti i veicoli:
intestati a cittadini residenti nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle
d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per le tasse dovute fino a tutto il 2001
intestati a cittadini residenti nelle Province Autonome di Trento e di
Bolzano per le tasse dovute fino a tutto il 1998 (fino a tale anno di
competenza erariale)
intestati a cittadini residenti nelle rimanenti regioni a statuto ordinario
per le tasse dovute fino a tutto il 1992 (fino a tale anno di competenza
erariale)
L'agevolazione consiste nel pagamento della sola tassa, senza sanzioni
ed interessi.
ATTENZIONE: Sono stati recentemente riaperti i
termini della sanatoria: pertanto, chi non ha ancora provveduto,
ha tempo fino al 16 marzo 2004 incluso per regolarizzare la propria
posizione presso le delegazioni ACI, le altre agenzie di pratiche
auto abilitate alla riscossione, i tabaccai, le poste e, ove previsto,
le banche (Decreto legge n.269 del 30/09/2003).
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